Sono mesi che si discute quasi esclusivamente di vaccini: della loro presunta pericolosità, delle reazioni ad essi. Ma è bene soffermarsi sulle potenziali responsabilità del personale deputato a somministrarli. Il tema dei prossimi mesi sarà proprio quello dei vaccini e della responsabilità dei somministratori.
I socialnetwork non aiutano nella comprensione. Si incrociano discussioni che passano da elementi scientifici ad aneddotica dalla fonte incerta (il famoso amico di mio cugino…). Ciò non fa altro che ingenerare timori e suggestioni tra la gente. Anche tra i sanitari hanno iniziato a serpeggiare malumori ai primi sentori di possibili azioni legali risarcitorie o class action.
Il legislatore
Proprio per scongiurare una “fuga dei vaccinatori”, il legislatore è intervenuto in ambito penale con il D.L.44/2021. Detto decreto è stato chiamato “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid-19 e in materia di vaccinazioni anti sars-cov-2”. All’art. 3, ha inteso disciplinare la “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2” così disponendo:
“1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (morte o lesioni colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.
ampliamento dello scudo penale
Tale norma, definita “scudo penale”, non soddisfaceva pienamente le istanze della classe medica. Infatti, nel corso dei lavori di conversione è stato aggiunto l’articolo 3-bis: «(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). -1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, […], i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza».
considerazioni
Vaccini e responsabilità dei somministratori. La norma ha fornito precisi parametri di esclusione della colpa grave, cioè, ogni qualvolta la condotta del professionista sia stata influenzata da particolari ed eccezionali fattori critici correlati alla crisi pandemica.
L’art. 3-bis del D.L. n. 44/2021 non tratta direttamente la responsabilità civile del personale sanitario somministrante, ma sembra, implicitamente, rimandare all’impianto normativo della Legge Gelli. Si richiama un sistema fondato sulla individuazione di “linee guida” e “buone pratiche” cui attenersi nell’esercizio dell’attività sanitaria. Ciò nel solco della recente giurisprudenza della Cassazione che con le note “sentenze di San Martino bis”, del 11 novembre 2019 n. 28891 – n. 28892, ha sottolineato che: “(..) la prestazione oggetto dell’obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore”.