Nell’ambito della colpa medica, possono configurarsi casi di colpa lieve e di colpa grave.
La recentissima sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n.967/2020 riprendendo quanto precisato dalla Cassazione Civile, sez. III, del 2 febbraio 2005, n. 2042 stabilisce che il medico risponde secondo i principi generali, quindi anche per colpa lieve, quando la sua attività, per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione, provochi un danno al paziente. Risponde nei soli casi di colpa grave soltanto quando la perizia richiesta nella soluzione del caso concreto trascende la preparazione e l’abilità di un professionista medio.
Deve dunque evidenziarsi come la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all’art. 2236 comma 2, c.c. non ricorre con riferimento ai danni causati al paziente per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, con l’ulteriore importante corollario che incombe al medico di fornirne la relativa prova.
Tribunale di Santa Maria Capua Venere, sez. III civ., 23 aprile 2020 n. 967