Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005
la Cassazione non consente l’applicazione delle tabelle milanesi
Massima
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto.
Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
CASSAZIONE n.10579 del 21.4.2021
La decisione della Suprema Corte riprende in realtà i principi affermati dalla sentenza della Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, la quale aveva già rilevato che le tabelle del Tribunale di Milano non garantirebbero l’uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza giacché valutano il danno parentale con la tecnica del punto variabile, individuando soltanto alcune forbici di valore, con un tetto massimo e un tetto minimo, per categorie di congiunti.
In particolare, secondo la sentenza n. 10579/2021:“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Osservazioni
Seppure non menzionandole espressamente, nell’individuare i criteri che la tabella dovrebbe avere per garantire l’uniformità dei giudizi, la Cassazione sembra riferirsi alla tabella predisposta dal Tribunale di Roma, i cui valori, tuttavia, non sono stati elaborati a fronte di un monitoraggio giurisprudenziale, su cui si è invece basata la tabella milanese, esaminando oltre cinquecento decisioni emesse da uffici giudiziari di tutta la penisola.
Sul punto esiste anche un orientamento contrario che propende per l’utilizzo delle Tabelle milanesi del 2021. Ad oggi si rimane ancora in attesa della Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private.