QuantiFicazione del Danno: Applicazione retroattiva delle tabelle

Attività medico-chirurgica – Danno alla salute – Art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 – Criterio di liquidazione – Applicazione a fatti pregressi e nei giudizi in corso – Ragioni – Limite del giudicato

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell’art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 – la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) – trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul “quantum”).

La disposizione infatti, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Pronuncia Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 28990

Tra le pronunce del c.d. “Decalogo di San Martino” del novembre 2019, spicca la sentenza n. 28990: che affronto il tema dell’applicazione alla responsabilità sanitaria delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), in relazione al momento dal quale devono essere applicate le tabelle previste da dette disposizioni.

La Suprema Corte, in primo luogo, sottolinea che il criterio di quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute provocato da sinistri stradali nel campo della responsabilità medica trovi fondamento medesime esigenze risarcitorie. Ciò senza soffermarsi sulle pur nette specificità dei due ambiti risarcitori.

Al contrario, maggiore spazio e profondità di trattazione viene dedicato al profilo della retroattività dell’applicazione delle tabelle normative di cui agli artt. 138 e 139: secondo la S.C., la norma che prevede l’applicazione, in materia di malpractice medica, delle tabelle normative non prospetta la questione di una successione di leggi nel tempo; diversamente, si assiste, in materia di esercizio della valutazione equitativa da parte del giudice, all’applicazione di una nuova disposizione normativa che viene a sostituire una precedente prassi giurisprudenziale.

Conclusioni

Pertanto, un’applicazione retroattiva delle tabelle non porterebbe ad un’ingiustificata disparità di trattamento tra giudizi ormai conclusi e giudizi pendenti, “atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio – e la formazione del giudicato – preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario”.

La norma innovativa sarebbe, dunque, applicabile laddove il potere del giudice debba ancora essere esercitato nel corso del processo; in tal modo, non si verrebbe comunque a comprimere la consistenza del diritto, in quanto definire, tramite l’intervento legislativo, le modalità di apprezzamento del valore monetario equivalente al bene perduto “non va a incidere su alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite nel patrimonio del soggetto”.