Prescrizione danno iure proprio

Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 26 luglio 2021, n. 21404

La Cassazione è ritornata con una recentissima sentenza sull’annosa questione della prescrizione dell’azione di risarcimento del danno iure proprio in caso di perdita del rapporto parentale a seguito di malpractice medica.

Il Fatto

Una neonata muore pochi mesi dopo la nascita a causa di un intervento chirurgico. I genitori agiscono per ottenere il risarcimento del danno sia iure hereditatis, sia iure proprio. Quale termine di prescrizione si applica al diritto al risarcimento azionato in proprio? Il termine di cinque anni ordinario per la responsabilità aquiliana in ipotesi già spirato, oppure si estende il termine decennale del risarcimento del danno da contatto sociale iure hereditatis azionato dai parenti della vittima? I genitori convengono in giudizio l’Azienda Ospedaliera per sentirla condannare al risarcimento del danno sia iure hereditatis della figlia (per perdita della vita), sia iure proprio (danno non patrimoniale da uccisione di stretto congiunto o per la privazione del rapporto parentale). Sia il Tribunale, sia la Corte di Appello rigettavano la domanda di risarcimento del danno iure proprio per intervenuta prescrizione (quinquennale).

La Corte di Cassazione

La Suprema Corte interviene, portando chiarezza, sul termine di prescrizione da reato.

Questo motivo di impugnazione è stato ritenuto fondato.

Essendo la domanda giudiziale prospettata come astrattamente riconducibile al delitto di omicidio colposo (ex art. 589 c.p.), ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c. il termine di prescrizione doveva essere ritenuto decennale, in ossequio alla prescrizione del delitto di omicidio colposo nella previsione applicabile ratione temporis dell’art. 157 c.p. (nella versione anteriore alla modifica operata dalla l. n. 251/2005). Accolto questo motivo di ricorso, la decisione viene cassata con rinvio.

Pertanto, la prescrizione dell’azione di risarcimento del danno iure proprio per la morte di un congiunto si prescrive in 10 anni

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)