Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579
La III sezione civile della cassazione con la sentenza n. 10579/21, depositata il 21 aprile afferma il principio di diritto secondo cui «al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella».
Tabella a Punti
Liquidazione del danno parentale. La Cassazione, subito dopo la pubblicazione delle Tabelle di Milano 2021, ha ritenuto, di “suggerire” l’individuazione di una tabella basata sul sistema a punti che tenga conto di varie circostanze di fatto.