è necessario chiamare in giudizio anche il medico?
Senza ombra di dubbio a tale domanda possiamo dare una risposta negativa. Ciò è chiarita dalla legge Gelli all’art.8 (ATP Conciliativo)
Legge Gelli art.8 comma I – ATP Conciliativo
L’art. 8 della L.. 8 marzo 2017 n. 24, si intitola “Tentativo obbligatorio di conciliazione”. Al comma I prevede: “Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”.
Legge Gelli Art.8 comma II – ATP Conciliativo
Al secondo comma continua: “la presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento…”
Legge Gelli Art.8 comma III
Il terzo comma recita “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile.”
Legge Gelli Art.8 comma IV
Problemi interpretativi li ha creati il comma quattro. Infatti in esso è precisato: “La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10…”.
Considerazioni
Il quarto comma dell’art.8 ha ingenerato dubbi interpretativi e il quarto comma ha risolto la questione. Infatti, nella parte in cui prevede l’obbligo di partecipazione delle parti (quindi, di coloro che sono già parte) non si riferisce a coloro che parte non lo sono ancora. Ciò vale anche quando si precisa che il giudice, in caso di mancata partecipazione, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite. Siccome l’ATP si conclude con il deposito in cancelleria dell’elaborato peritale del collegio medico e non con un provvedimento, anche in questo caso non si fa riferimento ad esso, ma al procedimento di istruzione preventiva (art.702 bis c.p.c.) Tutti i presunti corresponsabili ancora parti non sono! È chiaro che il quarto comma quando prevede l’obbligatorietà di tutte le parti, si riferisce senza ombra di dubbio, al procedimento ex art. 702 bis, e non a quello di ATP conciliativa.
A rafforzare tale tesi
Ad avvalorare la tesi della mancanza di litisconsorzio necessario del medico nell’ATP ex art. 696 bis c.p.c. soccorre il secondo comma dell’art. 9 della medesima Legge Gelli. Esso recita: “Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale…”. Ergo, l’esercente la professione sanitaria può non essere parte del giudizio di risarcimento, pertanto è da escludere il litisconsorzio necessario.
Ed Ancora
L’unico caso di litisconsorzio necessario dell’esercente la professione sanitaria è prevista dal IV comma dell’articolo 12. “Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione dell’esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l’esercente la professione sanitaria”. Da tale articolo si comprende che nel giudizio promosso nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria (o sociosanitaria) l’unico litisconsorte necessario è la struttura. Nel giudizio promosso nei confronti dell’impresa di assicurazione dell’esercente la professione sanitaria l’unico litisconsorte necessario è il professionista.
Conclusioni
Per tutto quanto fin qui esposto che nel procedimento di ATP conciliativo proposto dal danneggiato, ex art. 696-bis c.p.c. e 8 l. 8 marzo 2017 n. 24, nei confronti della struttura sanitaria e della sua impresa di assicurazione della R.C. professionale coloro che fanno parte del personale sanitario e parasanitario non sono litisconsorti necessari.