L’ATP conciliativo e lesione del diritto all’autodeterminazione

il Caso

Un paziente propone ricorso per ATP ex art. 696-bis c.p.c. e art. 8 l. n. 24/2017, al fine di far accertare e quantificare il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, che assume di aver subito in relazione all’intervento di neurochirurgia spinale al quale è stato sottoposto. Il danneggiato assume di non essere stato adeguatamente informato sulle conseguenze dell’intervento, non lamentando però profili di colpa nella condotta dei sanitari che lo hanno operato.

Il giudice di merito

Il Tribunale di Verona rileva che le controversie in cui il danneggiato lamenti soltanto la lesione del diritto all’autodeterminazione esulano dall’ambito applicato dell’ATP conciliativo obbligatorio, non essendo necessaria in questo caso una valutazione tecnico-scientifica ma una verifica in punto di fatto e l’applicazione di principi giuridici.

Osserva il Giudice che per tali controversie occorre accertare la completezza e adeguatezza dell’informativa (scritta e orale) fornita al paziente prima dell’effettuazione dell’intervento. In caso di esito positivo di tale verifica, occorre stabilire «se la violazione del diritto alla autodeterminazione sia o meno risarcibile in base alla diversa rilevanza causale di essa (si veda Cass. n. 28985/2019)».

Precisa il Tribunale, privilegiando un’interpretazione funzionale della consulenza tecnica che tenga conto del fatto che il procedimento di ATP costituisce un limite per l’accesso alla giurisdizione, ammesso solo se risulti utile in un’ottica deflattiva, che nel caso in esame il CTU non potrebbe fornire un apporto concreto all’indagine.

Conclusioni

Pertanto, chiarisce il Giudice, l’ambito di applicazione dell’ATP è limitato alle controversie che, in linea astratta, possono essere risolte in via conciliativa grazie al contributo tecnico e conseguentemente anche conciliativo dell’esperto. Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso.