Infezioni Nosocomiali: onere probatorio

Massima

In applicazione dei principi sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria elaborati dalla Suprema Corte, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare di:

1) aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive;

2) dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.

La Questione

Infezioni nosocomiali e onere probatorio. La Corte di Cassazione si trova quindi ad affrontare il tema del riparto dell’onere probatorio del nesso di causalità nella materia della responsabilità sanitaria e, in particolare, si interroga sull’onere probatorio in capo al paziente e alla struttura sanitaria con riferimento alle infezioni nosocomiali.

Soluzioni giuridiche

Secondo la Suprema Corte, il Giudice d’Appello non ha applicato correttamente il principio di ripartizione degli oneri probatori in materia di responsabilità sanitaria qualora il danno riguardi un’infezione di origine nosocomiale.

La Cassazione richiama innanzitutto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario.

 Spetta invece alla struttura sanitaria – parte debitrice – dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l’esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione (così Cass., Sez. III, n. 28991/2019; Cass., n. 24073/2017; Cass., n. 15993/2011; Sez. Un, Sentenza n. 577/2008).

In particolare, la Suprema Corte chiarisce che, in materia di responsabilità medica, il ciclo causale è doppio:

il primo ciclo è quello relativo all’evento dannoso e deve essere provato dal danneggiato;

il secondo ciclo è quello relativo alla possibilità di adempiere, che deve essere provato dal danneggiante.