Figlio minore e perdita della futura capacità di procreare della madre

Cass. civ., Sez. III, ord., 21 agosto 2020 n. 17554 – Figlio minore e perdita della futura capacità di Procreare della madre 

Massima

“La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell’interesse, costituzionalmente protetto dall’ art.29 Cost. a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio”.

Il caso

Nel caso di specie, una donna partoriva presso una Struttura ospedaliera e, a causa degli inadempimenti posti in essere dai sanitari che l’avevano assistita, veniva sottoposta ad isterectomia totale, dalla quale derivava l’impossibilità per la donna di avere ulteriori figli. La paziente e il marito, in proprio e come legali rappresentanti della figlia neonata, agivano in giudizio nei confronti della ASL locale. Essi chiedevano il risarcimento dei danni subiti. In particolare, il marito – in proprio e in rappresentanza della figlia neonata – chiedeva il risarcimento dei danni dai medesimi subiti a causa dell’isterectomia subita dalla paziente. Gli stessi non avrebbero potuto realizzare il programmato contesto familiare composto da più figli. Non avrebbero potuto avere una famiglia più numerosa con cui instaurare plurimi legami affettivi.

La Corte di Appello

La Corte d’appello accoglieva la domanda risarcitoria del marito riguardante i pregiudizi subiti dall’impossibilità di creare una famiglia più numerosa, ma escludeva la neonata dal risarcimento.

La causa proseguiva con ricorso alla Suprema Corte di cassazione. I ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento dei danni riflessi anche a favore della figlia neonata. Sostenevano che la perdita della capacità di procreare della madre derivava l’impossibilità di avere fratelli o sorelle con i quali instaurare solidi legami affettivi. La Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza d’appello.

La questione

Può essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale derivato alla figlia neonata per il l’impossibilità di stabilire un legame affettivo con uno o più futuri fratelli, a causa della sopravvenuta impossibilità di procreare della madre. A quali condizioni può eventualmente essere risarcito tale danno?

Le soluzioni giuridiche

La S.C. ritiene fondato anche il riconoscimento del danno riflesso subito dalla figlia neonata della paziente danneggiata. Tale danno è legato alla impossibilità, per la stessa, di avere in futuro fratelli o sorelle. Per la Corte di Cassazione, invece, accertata l’intenzione dei genitori dell’attrice di creare una famiglia più numerosa, cosa impedita dalla condotta illecita del personale sanitario, deve necessariamente essere riconosciuto, che anche la figlia minore (neonata) abbia perduto la possibilità di avere uno o più fratelli. Avesse perso la possibilità di godere del legame affettivo con gli stessi. Tale legame affettivo costituisce certamente un valore tutelato dall’ordinamento ai sensi dell’art. 29 della Costituzione.

Considerazioni

I giudici della Cassazione prendono le mosse dell’art. 29 della Costituzione, in virtù del quale l’ordinamento riconosce come valore fondante della nostra società meritevole di tutela il c.d. “legame affettivo”, valore costituzionalmente riconosciuto. Per questo, nella sentenza si parla di “danno riflesso” per indicare quei pregiudizi occorsi ad un soggetto diverso (c.d. vittima secondaria) dalla persona che concretamente ha subito le conseguenze dannose della condotta illecita altrui (c.d. vittima primaria). La c.d. vittima secondaria, deve trovarsi in un particolare rapporto con la vittima dell’illecito (ad es.: familiare convivente) tale da subirne le conseguenze in termini di compromissione dei propri diritti, sostanziandosi in un peggioramento della qualità della vita, in una sofferenza morale, o in un vulnus all’integrità psico-fisica. In tal caso, le vittime secondarie acquisiscono il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio iure proprio.

*fonte: Ri.Da.Re.