Danno estetico – danno alla salute – Tribunale di Modena, sez. II, 9 novembre 2021, n. 3781
Il Tribunale di Modena, con l’ordinanza n.3781 del 9 novembre 2021 è ritornato sul danno estetico. Ha ribadito che il danno estetico (danno odontoiatrico) e alla vita di relazione esprime una formula meramente descrittiva del più generale danno alla salute. Rappresenta una lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona con un’incidenza negativa sulla sua quotidianità e sui profili dinamico-relazionali della sua vita.
La compromissione della sfera dinamico-relazionale è intrinseca al danno biologico. Pertanto, non è risarcibile oltre il valore corrispondente all’invalidità accertata in sede medico-legale, che ingloba le ripercussioni comuni sofferte dalle persone in casi consimili
Il Tribunale ha chiarito che «si configura la colpa grave dell’esercente una professione sanitaria in caso di deviazione ragguardevole dall’agire appropriato, ossia quando l’atto tecnico sia marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia e alle condizioni del paziente. Più la vicenda appare problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, maggiore deve essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non abbia reso un trattamento adeguato e abbia determinato la negativa evoluzione della patologia. L’intensità della colpa va valutata in rapporto all’eventuale pluralità e alla rilevanza delle norme cautelari violate, al nesso di rischio (la colpa è maggiore quando la condotta lecita avrebbe sicuramente, e non solo probabilmente, impedito l’evento) e, infine, all’esigibilità della condotta (la colpa è maggiore se l’agente è dotato di particolari abilità)».
In conclusione secondo il Tribunale di Modena il danno estetico è danno alla salute. Ciò significa che esso non può essere considerato come diversa posta risarcitoria, ma solo come una delle sfaccettature del danno alla salute. La sfera dinamico-relazionale non dovrà essere considerata da sola, ma interna al più generale danno alla salute.
*FONTE: RiDaRe.it