ATP Legge Gelli – Inammissibilità

Trib. Pavia, sez. III, ord., 15 novembre 2021 – ATP Legge Gelli – Inammissibilità 

ATP Legge Gelli – Inammissibilità: si considera inammissibile il ricorso proposto verso il medico se la procedura è stata già azionata contro la struttura

Art. 8 Legge Gelli  (ATP Legge Gelli – Inammissibilità)

L’art. 8 della Legge Gelli recita: «Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. dinanzi al giudice competente, a pena di improcedibilità della domanda, salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione».

Il Caso

Un paziente, in seguito ad un intervento chirurgico di discectomia, ricorre presso il Tribunale di Pavia presentando richiesta di ATP conciliativo contro il medico. Ciò al fine di «accertare e determinare i crediti in suo favore derivanti dalla errata indicazione ed inesatta esecuzione del trattamento sanitario”. , quale condizione di procedibilità del futuro giudizio di merito». Il ricorrente, però, aveva già presentato analogo ricorso nei confronti della sola azienda ospedaliera. L’esito non è stato pienamente convincente, ma la richiesta di chiarimenti è stata dichiarata inammissibile dal giudice allora titolare»

Il Tribunale di Pavia

La doglianza è infondata. La suddetta vicenda è già stata oggetto di una CTU conciliativa, chiesta dallo stesso ricorrente nei confronti della sola struttura sanitaria e giunta a conclusioni non condivisibili dallo stesso. Non appare, quindi opportuno che «l’esigenza di sottoporre il caso a nuova indagine – da svolgere, questa volta, nei confronti del solo chirurgo – sia dipesa dagli esiti del precedente accertamento peritale, posto che le contestazioni mosse in questa sede sono identiche a quelle già sollevate nel procedimento torinese». 

una possibile soluzione

lo stesso Tribunale di Pavia indicare la strada per una possibile risoluzione. Infatti si sottolinea che «la condizione di procedibilità di una eventuale domanda potrebbe essere soddisfatta instaurando il procedimento di mediazione», poichè la suddetta richiesta di dare ingresso a un nuovo accertamento peritale perseguirebbe «una finalità diversa ed eccedente rispetto a quella per la quale l’ordinamento la ha predisposta – ossia ottenere un risultato più favorevole al paziente, anziché conciliare la lite ed evitare cause esplorative – con il rischio di configurare un’ipotesi di abuso del processo».

Conclusioni

ATP Legge Gelli – Inammissibilità. Non è possibile presentare una nuova ATP conciliativa nel caso in cui la prima non abbia soddisfatto pienamente il ricorrente, neanche se rivolta a soggetto diverso (medico in luogo della struttura sanitaria). Al contrario si potrebbe ipotizzare, con tutti i rischi del caso, di intraprendere un procedimento di risarcimento a cognizione piena preceduto dalla instaurazione del procedimento di mediazione.  

*FONTE: RiDaRe.it