Infezione da emotrasfusione. Onere della prova

Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2021 n. 10592

1. Massima

“Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di un’emotrasfusione e la Struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell’acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le ‘leges artis’ che presiedono alle suddette attività. Ne consegue che qualora venga invocata la responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria, al paziente spetterà allegare solo una la condotta inadempiente dell’Ospedale”.

2. Il caso

Nel caso di specie, a seguito di una trasfusione di sangue avvenuta nel 1987 presso una Struttura ospedaliera, una donna contraeva il virus dell’epatite C (virus HCV). Nel 2007, la donna conveniva in giudizio davanti al Tribunale il Ministero della Salute, l’Assessorato per la Sanità della Regione e il Commissario liquidatore dell’Azienda sanitaria, affinché fosse accolta la sua domanda di risarcimento del danno. Il primo grado si risolveva a favore della paziente. La pronuncia veniva impugnata dalle due Amministrazioni soccombenti. La Corte d’appello accoglieva l’appello sulla base delle mancate allegazioni, da parte dell’appellata, atte a provare la negligenza della Struttura sanitaria. La danneggiata ricorreva allora alla Corte di Cassazione.

3. La questione

Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di una emotrasfusione e la Struttura sanitaria, a chi spetta l’onere della prova? Cosa devono provare le rispettive parti in causa?

4. Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ritiene fondata le doglianze della ricorrente, rilevando che la stessa, dopo aver invocato la responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria, avesse in realtà esaustivamente adempiuto all’onere probatorio, dimostrando di aver patito un danno alla salute (ossia aver contratto il virus dell’epatite C) a causa del trattamento sanitario (la trasfusione).

La Cassazione spiega in particolare che, qualora venga invocata la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), l’onere probatorio dell’attore si esaurisce nell’allegazione dei fatti costitutivi della domanda, ossia dell’esistenza del contratto e di una condotta inadempiente del debitore (ossia l’Ospedale). Il creditore dell’obbligazione inadempiuta (il paziente danneggiato), quindi, non ha l’onere di provare la colpa del debitore inadempiente (la Struttura sanitaria), ma deve limitarsi a dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno del quale domanda il risarcimento. Di conseguenza, la danneggiata non avrebbe avuto alcun onere di allegare e spiegare come, quando e in che modo, l’Ospedale si fosse approvvigionato delle sacche di plasma risultate infette. Per contro, sarebbe stato onere della Struttura sanitaria (e non già del paziente) allegare e dimostrare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., di avere tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza.

5. In conclusione

In conclusione, secondo la Suprema Corte conformemente all’indirizzo consueto, nel caso di responsabilità contrattuale (come quella tra Struttura sanitaria e paziente), il danneggiato non deve dimostrare la colpa dell’Ospedale, ma semplicemente allegare il suo inadempimento: deve cioè limitarsi a provare la sussistenza di un contratto e provare allegare il danno patito (ossia la malattia) in conseguenza della condotta dell’Ospedale. Spetta invece alla Struttura sanitaria, allegare e provare di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis, in relazione all’acquisizione e perfusione del plasma (v., amplius, D. Spera, Resp. sanitaria contrattuale ed extracontrattuale in Legge Gelli Bianco-premesse fallaci e soluzioni inappaganti).

6. Osservazioni

In caso di infezione da emotrasfusione a chi spetto l’onere della prova? La pronuncia in esame rappresenta una conferma – del più recente filone giurisprudenziale che è culminato nelle pronunce di San Martino della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2019 (Cass. civ., n. 28992/2019). In tema di responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari. Al contrario, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla Struttura dimostrare o l’adempimento o l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

*FONTE: RiDaRe.it