CONSIGLIO DI STATO; DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI
Il Consiglio di Stato, III sezione, con la sentenza n.808 del 31 gennaio 2020 è intervenuto sul diritto di accesso degli interessati agli atti del Comitato di Valutazione Sinistri delle strutture sanitarie. Secondo il Consiglio di Stato, è necessario fare una distinzione tra l’accesso agli atti e l’utilizzazione degli stessi. Infatti, l’art. 16 della Legge Gelli, modificando i commi 539 e 540 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) che hanno dettato norme in materia di attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario “prevede che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari”, riferendosi esclusivamente all’utilizzazione in giudizio, non anche all’accesso agli stessi.
In considerazione del fatto, che gli atti del Comitato di Valutazione dei Sinistri possano contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, come pareri legali o relazioni riservate, l’accesso agli atti del CVS, dev’essere dunque pienamente garantito, ma deve avvenire “mediante l’impiego degli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’Amministrazione appellante, accompagnati dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo dell’Amministrazione elaborate in funzione del contenzioso instaurato in sede civile”.
In estrema sintesi, il Consiglio di Stato con la sentenza 808 del 31 gennaio 2020 ha stabilito che gli atti del Comitato di Valutazione dei Sinistri devono sempre essere esibiti al paziente, fatta eccezione per quelle parti contenenti valutazioni di carattere difensivo e fermo il divieto, per il paziente medesimo, di utilizzare tale documentazione nel processo avente ad oggetto il risarcimento dei danni.
A questo punto ci si potrebbe chiedere perché consentire al paziente di accedere a tali atti per poi inibirne l’utilizzo in giudizio, se il motivo dell’accesso nella maggior parte è prodromico ad un’azione risarcitoria nei confronti della struttura?
In realtà, la decisione del Consiglio di Stato applica un bilanciato contemperamento degli interessi sia del paziente che della struttura sanitaria: infatti, il primo dall’accesso potrebbe comunque prendere “spunto” per la propria azione risarcitoria, mentre la struttura sanitaria, avendo il CVS compiti di risk management, potrebbe applicare serenamente tutti gli accorgimenti al fine di evitare il ripetersi di eventuali errori, evitando che decisioni o pareri si trasformino in un boomerang. La Legge Gelli all’art. 12 ha introdotto l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile, non appena tale disposizione diverrà vigente (in forza dei decreti attuativi di cui ancora si attende l’adozione), siamo sicuri che le conflittualità relative all’accesso agli atti del CVS saranno placate.