Vaccino esavalente

Escluso il nesso causalità tra malattia e somministrazione del vaccino esavalente

La Corte di Cassazione sez. lavoro con l’ordinanza 3 febbraio 2021 n.2074 ha escluso il nesso causale tra vaccino esavalente e patologie riscontrate in un minore.

Fatto

La Corte d’Appello di Lecce confermava il rigetto della domanda di due genitori che chiedevano l’indennizzo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 210/1992. Detta richiesta per l’encefalopatia contratta dalla figlia, con ritardo neuro psicomotorio, epilessia, cecità e invalidità permanente al 100%. I genitori ritenevano tali patologie ascrivibili alla somministrazione della vaccinazione esavalente. I Giudici di merito hanno respinto le richieste dei genitori sulla scorta delle risultanze della CTU. Il CTU aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie della minore e la vaccinazione esavalente. La sentenza è stata portata all’attenzione della Suprema Corte.

Questione

I motivi di ricorso erano i seguenti:

La corte di merito ha aderito alle conclusioni del CTU senza adeguato supporto motivazionale;

 Il CTU di non ha individuato una possibile causa alternativa al vaccino esavalente riferibile alla patologia della minore;

La Corte d’Appello non ha nominato un nuovo consulente.

Soluzioni giuridiche

Il Collegio ricorda in primo luogo che «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice», principio a cui la Corte territoriale si è correttamente attenuta.

 Anche la censura relativa alla mancata individuazione, da parte del CTU, di una possibile causa alternativa per la patologia della minore risulta non determinante. Difatti, sulla base delle risultanze scientifiche emerse, «anche considerando, dunque, la scarsa significatività ai fini dell’accertamento della scarsa risposta immunitaria riscontrata nella bambina, il CTU ha concluso nel senso che l’encefalopatia si debba ritenere con alto livello di probabilità di tipo congenito». 

Infine, la Suprema Corte ha ribadito che non può essere dedotto in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico in relazione all’esercizio di una attività discrezionale del giudice di merito. Ciò vale anche per la rinnovazione di un nuovo consulente tecnico d’ufficio in grado di appello.

Conclusioni

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito.

In conclusione, la Corte non può che rigettare il ricorso.

*Fonte: Diritto e Giustizia